Archivio sentenze – Salute e sicurezza sul lavoro
Datore di lavoro DVR Formazione DPI RSPP / Preposto Appalti / Cantieri Attrezzature
Maggio 2026 – pronunce più recenti
La possibile imprudenza del lavoratore non esclude automaticamente la responsabilità del committente quando l’attrezzatura fornita è inidonea.
La sicurezza della macchina rileva anche rispetto alla posizione del fornitore o concedente del mezzo.
Rilevano la valutazione del rischio macchina, i dispositivi di sicurezza e il contributo tecnico del RSPP.
DVR inadeguato e sistema manomesso possono fondare responsabilità di datore di lavoro e RSPP.
La mancanza di formazione impedisce di qualificare il comportamento del lavoratore come abnorme.
La responsabilità del preposto può assumere rilievo autonomo quando la prassi operativa non sicura è conosciuta o tollerata.
Confermata la condanna per omessa formazione e mancato aggiornamento del DVR.
Nei lavori in quota l’assenza di idonee opere provvisionali resta profilo centrale di responsabilità datoriale.
Il DVR deve descrivere il rischio reale della lavorazione, non limitarsi a formule generiche.
La sicurezza nel lavoro somministrato richiede chiara ripartizione degli obblighi e corretta gestione dei rischi specifici.
Il comportamento del lavoratore non è abnorme quando si colloca nel rischio lavorativo non adeguatamente prevenuto.
Gli obblighi minimi di presidio sanitario e formazione sono elementi essenziali dell’organizzazione prevenzionistica.
La posizione irregolare del lavoratore non riduce l’obbligo datoriale di valutare rischi, formare e vigilare.
L’aggravante antinfortunistica può rilevare anche in assenza di formale posizione di garanzia, se la condotta incide sulla sicurezza del lavoro.
La macchina non sicura e l’assenza di rischio eccentrico del lavoratore consolidano la responsabilità datoriale.
La fornitura o messa a disposizione di attrezzature inidonee può generare responsabilità nella filiera contrattuale.
Nei rapporti tra imprese occorre presidiare concretamente il rischio interferenziale, non solo formalizzarlo.
La responsabilità può estendersi al venditore quando l’attrezzatura ceduta presenta condizioni di pericolo rilevanti.
Ribadita la rilevanza delle violazioni degli obblighi prevenzionistici nei luoghi di lavoro.
Responsabilità concorrenti di società esecutrice, affidataria e CSE nei lavori in quota.
Mancata formazione, roll-bar non attivato e DVR aggiornato solo dopo l’infortunio sono indicatori critici di carenza prevenzionistica.
Il rischio da alte temperature deve essere valutato e gestito, soprattutto nei cantieri e nei lavori esposti.
L’improvvisazione delle opere provvisionali nei lavori in quota conferma gravi violazioni della sicurezza.
La responsabilità può riguardare gestori di fatto e rappresentanti legali quando l’organizzazione del lavoro è carente.
Annullamento per carenza di motivazione su nesso causale e posizioni di garanzia: centrale la ricostruzione tecnica dell’evento.
Aprile 2026 – formazione, appalti, cantieri, attrezzature
La pluralità di violazioni evidenzia deficit organizzativi non limitati al singolo adempimento.
Sorveglianza sanitaria, causalità della colpa e giudizio controfattuale assumono rilievo decisivo.
L’assenza di formazione impedisce di scaricare sull’operatore il rischio tipico dell’attività.
Pronuncia utile per il profilo sanzionatorio delle lesioni personali colpose aggravate dalla violazione antinfortunistica.
La segnalazione e delimitazione del cantiere stradale è misura prevenzionistica essenziale.
La pressione sui lavoratori per violare regole di sicurezza e tracciabilità può integrare fattispecie penali ulteriori.
Il lavoro irregolare non attenua l’obbligo di prevenzione: occorre valutazione del rischio, formazione e vigilanza effettiva.
La coincidenza tra proprietario e committente non può essere automatica: va accertata la posizione di garanzia.
La disponibilità del mezzo e la relazione causale tra omissione e evento devono essere ricostruite con precisione.
L’uso del carrello elevatore richiede formazione e addestramento specifici, non surrogabili con esperienza generica.
La prassi aziendale non sicura aggrava la posizione di chi dirige o governa l’organizzazione produttiva.
Precedenti infortuni e gravità della colpa possono incidere sul trattamento sanzionatorio.
La ricostruzione del nesso causale resta decisiva quando intervengono condotte di terzi.
Anche quando l’infortunato è preposto, il datore conserva obblighi organizzativi, formativi e di vigilanza.
La responsabilità di direttore lavori e coordinatore deve essere verificata rispetto all’effettiva area di rischio governata.
Pronuncia utile per distinguere profili sostanziali e questioni processuali sulla tenuta del ricorso.
Rischio prevedibile e omessa formazione restano centrali nell’uso di macchine agricole o da giardinaggio.
La sicurezza si collega anche alla qualità del rapporto di lavoro e alla tutela sostanziale dei lavoratori vulnerabili.
La delega non esclude responsabilità se mancano adeguata valutazione dei rischi e formazione.
La gestione di materiali infiammabili richiede organizzazione, valutazione del rischio e misure di prevenzione effettive.
Il committente può rispondere quando interferisce o governa l’area di rischio senza adeguate verifiche.
Omessa vigilanza e mancata sostituzione di figure operative inadeguate possono fondare responsabilità datoriale.
Il committente o affidante deve informare correttamente sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro.
Esclusa l’abnormità della condotta del lavoratore quando il rischio ricade nell’area governata dai datori.
Il committente conserva obblighi di verifica e gestione del rischio anche in presenza di subappalto.